L’Associazione
Associazione Fabbri all’Asinara A.P.S
Il comitato Fabbri, Arte e aiuto all’Asinara nasce nel 2019 all’isola dell’Asinara. È un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata per promuovere attività culturali, editoriali e di diffusione della cultura aperta alla collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private.
Ha il volontariato come spina dorsale e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio come obiettivo, ma non solo!
I servizi per la comunità e il territorio che l’associazione si propone di promuovere sono tanti:
- l’educazione, l’istruzione e la formazione
- lo sviluppo di interventi e servizi sociali per le persone, con particolare riguardo per i portatori di disabilità
- l’organizzazione di eventi sportivi dilettantistici
- organizzazione e sviluppo di opere di beneficenza
- attività didattiche divulgative e sociali, manifestazioni e dibattiti
- promozione di opere, installazioni, pubblicazioni letterarie, musicali, audiovisive
- aree ortive di lavorazione della terra
Fabbri, Arte e aiuto all’Asinara diffonde una nuova cultura della diversità dove l’arte diventa vita e la vita arte. Attraverso laboratori creativi, viaggi e soggiorni, corsi di formazione, periodi residenziali, manifestazioni culturali, spettacoli teatrali, nostre e mercatini.
Per partecipare non bisogna essere artisti affermati, esperti professionisti, e nemmeno inesperti: basta essere umani. Curiosi, volenterosi, appassionati. Della propria terra e della comunità nel suo senso più ampio.
L’associazione vuole promuovere e proteggere i diritti umani favorendo la partecipazione delle persone. Vuole abbattere tutte le barriere che impediscono una partecipazione senza discriminazioni, per dare forma a una vera cultura della solidarietà e della condivisione.
Lo Statuto dell'Associazione
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
L’anno 2019 il giorno undici del mese di ottobre, a Porto Torres (SS) -Isola Asinara – in località Cala Oliva snc, si sono riuniti i seguenti sigg.ri:
MEREU ENRICO, nato a Nurri (CA} il 03/04/1959 e residente a Porto Torres (SS), Isola dell’ Asinara -Loc. Cala d’Oliva-s.n.c cod. fiscale: MRENRC59O03F986W;
LILLIU GIAN LUCA, nato a Cagliari (CA} il 28/04/1978 e residente a Capoterra (CA) in via Pantelleria n. 97 B int. 22 cod. fiscale:LLLGLC78O28B354C;
SPANU ANTONELLO, nato a Sassari ( SS) il 30/04/1972 e residente a Sorso (SS), Via La Marmara n 11 cod. fiscale: SPNNNL 72O30I452S;
OLLA CLAUDIO, nato a Sassari (SS) il 27/07/1976 e residente a Sassari (SS), Via Monte Furru n 28 cod. fiscale: LLOCLD76L27l452E;
SERRA PIETRO STEFANO, nato a Sassari (SS) il 26/12/1948 e residente a Sassari (SS), Via Principessa Iolanda n.4 cod. fiscale: SRRPRS48T26l452X;
CAREDDA EGIDIO, nato a Olbia (OT} il 1/04/1976 e residente a Arzachena (SS), Loc. Nialiccia s.n.c, cod. fiscale: CRDGDE76O01G015T;
FABRIZIO CORBELLI, nato a Cattolica (FO) il 14/09/1987 e residente a Marciano di Romagna (RN), Via Rossini n. 41, cod. fiscale: CRBFRZ87Pl4C357A;
Allo scopo di costituire, a norma dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36-37-38 del Codice Civile, della legge 383\2000, del D.lgs n.117 del 03/07/2017 (Codice del terzo settore) un’Associazione di Promozione Sociale denominata:
“FABBRI, Arte e Aiuto all’ASINARA A.P.S.”, potrà essere usata anche l’abbreviazione: “FABBRI all’ ASINARA A.P.S.”
In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo assemblea sociale, eleggono con voto unanime il Consiglio Direttivo che risulta così costituito:
- Presidente: MEREU ENRICO
- Vice Presidente e Tesoriere: LILLIU GIAN LUCA Segretario: SP ANU ANTONELLO
- Componente: OLLA CLAUDIO
- Componente: SERRA STEFANO
- Componente: CAREDDA EGIDIO
- Componente: CORBELLI FABRIZIO.
Gli eletti dichiarano di accettare le cariche.
Art. 2 SEDE
L’associazione ha sede legale in Porto Torres (SS) -Isola Asinara -località Cala d’Oliva snc. L’eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e rientranti tra le attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 ed in particolare:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- sviluppare interventi e servizi sociali, ai sensi dell’art. l e 2 della legge 328 e successive modifiche e integrazioni, servizi e prestazioni di cui alla legge 104, ponendo al centro la persona e il suo sviluppo integrale con particolare attenzione alle persone con disabilità, favorendo la loro inclusione nello spirito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
Nel perseguire i suddetti scopi l’associazione intende:
– Diffondere una nuova cultura delle diversità dove l’arte diventa vita e la vita diventa arte con particolare attenzione all’ambito educativo eformativo attraverso laboratori creativi, viaggi e soggiorni, periodi residenziali , organizzazione di corsi, seminari, partecipazione a manifestazioni culturali, spettacoli teatrali, mostre, mercatini con diffusione di materiale cartaceo (libri, volantini, opuscoli ecc.), visivo (video, foto, opere d’arte, ecc.). Non serve essere né esperti, né inesperti, né professionisti, né alle prime armi, né abili, né disabili, né appassionati, né curiosi, né bambini, né giovani, né anziani, né forti, né deboli, basta essere esseri umani;
– Favorire la partecipazione alle persone, riconoscendo la diversità come un valore ed una opportunità di sviluppo della società, riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, con problematiche psichiatriche, inserite in percorsi alternativi al carcere, provenienti dalle comunità terapeutiche, donne vittime del racket della prostituzione, anziani …. ;
-Raccogliere le informazioni e dati inerenti il patrimonio paesaggistico, artistico/culturale e sociale/comunitario della Sardegna, in particolare dell’Isola dell’ Asinara, al fine della sua valorizzazione, riconoscendo l’importanza dell’accessibi-lità all’ambiente fisico, sociale, economico e culturale, all’informazione e alla comunicazione, contribuendo, per questo, a favorire l’abbattimento delle barriere che impediscono una piena partecipazione senza discriminazioni;
– Promuovere lo sviluppo umano e culturale in tutti i suoi aspetti per mezzo della cultura della solidarietà e della condivisione in ogni sua forma ed espressione, per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra le persone, riconoscendone l’universalità, l ‘indivisi-bilità, l’interdipendenza e l’interrelazione di tutti i diritti umani, senza discriminazioni.
Art. 4 ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, l’Associazione potrà promuovere le seguenti attività in campo sociale, culturale e turistico:
– contribuire e concorrere a superare le barriere culturali e ambientali che impediscono una piena partecipazione anche delle persone con disabilità in un ottica di parità con gli altri;
– divulgare, promuovere, comunicare e sviluppare la cultura dell’accessibilità e della fruibilità dei beni, dei servizi, delle attività sportive e del tempo libero senza discriminazioni. Lavorare per realizzare progetti e attività, per la redazione di documenti, di strumenti e di modalità operative, anche standardizzate, utili allo scopo;
– organizzare, gestire e condurre studi e gruppi di lavoro per redigere, indicare e validare principi, criteri e requisiti che possano essere riferimenti culturali, gestionali ed operativi al fine di valorizzare i concetti di accessibilità e fruibilità per tutti;
– collaborare ed interagire, a carattere consultivo e/o in convenzione e con altre modalità legalmente previste, con organizzazioni, enti e amministrazioni pubbliche e private oltre che per quanto indicato nei punti precedenti, anche per rendere affidabile ed effettiva l’accessibilità e la fruibilità nell’ottica del godimento pieno dei diritti umani;
– organizzare e gestire manifestazioni, mostre, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, attività didattiche, divulgative e sociali, corsi di formazione; curare, partecipare e realizzare progetti, preparare, redigere e divulgare pubblicazioni e in ogni caso svolgere tutte le attività che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo di quanto indicato nel presente statuto, operando anche attraverso incarichi conferiti ad organizzazioni e a persone, in caso di necessità, come previsto dalla legge, anche ricorrendo ai soci;
– organizzare gite, viaggi, soggiorni per effettuare le attività previste ai punti precedenti;
– produrre, opere, installazioni, pubblicazioni letterarie, musicali, audiovisive, multimediali, in formato fisico, digitale e online, curandone anche la diffusione periodica o straordinaria per la divulgazione delle attività del!’ Associazione e dei suoi soci;
– svolgere attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione e di rappresentanza, in linea con gli scopi dell’associazione e correlate alle attività svolte;
– organizzare e gestire concorsi ed altre iniziative in ambito artistico, letterario, musicale, sportivo e solidale;
– collaborare con università, scuole ed istituti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e con tutti quegli enti che abbiano come scopo prioritario la formazione e la diffusione della cultura e la solidarietà sociale;
– realizzare aree ortive di lavorazione della terra;
– realizzare attività che prevedono il contatto e l’osservazione della fauna e la flora dell’ Asinara e di altri contesti naturalistici.
Le suddette attività, elencate a titolo puramente esemplificativo, possono riguardare anche altri settori e tematiche riconducibili alle finalità dell’associazione.
In tal senso, l’Associazione intende operre promuovendo ogni possibile ed opportuna forma di collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, ovvero patrocinando iniziative proposte da altre associazioni.
Per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo 3, nonché per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, l’Assemblea può deliberare di aderire a federazioni di Associazioni di categoria sia a livello regionale che nazionale oppure ad altre associazioni.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art.5 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, qualora adottato, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Possono essere ammessi come associati altre A.P.S. o altri enti del Tezo Settore a condizione che il numero di enti del terzo settore ammessi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del regolamento europeo “GDPR 679/2016” e ss.rnm.ii. tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo autorizzazione scritta del socio. Il diniego va motivato. All’atto dell’ammissione il socio si impegna: al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria; al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Ci sono due categorie di soci:
– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere triennale; nel triennio, pertanto, i soci fondatori non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solamente al pagamento della quota sociale.
– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 1 O giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Art. 6 DIRITTI DEI SOCI
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 7 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche definite.
I soci hanno l’obbligo infine di versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’associazione sono:
– L’assemblea dei soci;
– Il comitato direttivo;
– Il presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, si avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
Art.10 L’ASSEMBLEA
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante una delle seguenti forme alternative:
- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, o altro mezzo equivalente, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea è organo sovrano dell’associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. L’assemblea straordinaria è valida se è presente la maggioranza degli iscritti e delibera a maggioranza; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è valida se è presente il 25 per cento degli iscritti e delibera a maggioranza dei presenti.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea ordinaria
– elegge il Presidente;
– elegge il Comitato Direttivo;
– propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
– approva il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Direttivo;
– fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione; ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo; approva il programma annuale dell’associazione.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche:
- a) allo Statuto;
- b) scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio
Art.11 IL COMITATO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall’Assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
- redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.8 del presente statuto
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente un terzo dei suoi componenti.
Nell’ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea generale), il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere (eletti nell’ambito del Comitato direttivo stesso).
Art.12 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato direttivo e l’Assemblea.
Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l’assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Art.131 MEZZI FINANZIARI
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, attività commerciali inerenti gli scopi dell’ente, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Art. 14 BILANCIO
I bilanci sono predisposti annualmente dal comitato direttivo e approvati dall’assemblea. Ciascun bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. In presenza di particolari esigenze o cause di forza maggiore connesse con la struttura e l’oggetto dell’associazione, il Comitato direttivo può prevedere che l’approvazione del bilancio consuntivo avvenga entro il 30 giugno dell’anno succcessivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con i quorum previsti dall’assemblea straordinaria. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno, eventualmente adottato, e con la Legge italiana.
Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre convocare un’assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.